{"id":1166,"date":"2022-01-03T14:41:57","date_gmt":"2022-01-03T14:41:57","guid":{"rendered":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/?p=1166"},"modified":"2022-01-07T17:52:51","modified_gmt":"2022-01-07T17:52:51","slug":"decreto-fiscale-come-modifica-il-decreto-81","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/?p=1166","title":{"rendered":"Decreto Fiscale, come modifica il Decreto 81"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Novit\u00e0 in materia di formazione e addestramento, obbligo formativo per i datori di lavoro, un nuovo preposto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Sul Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del cosiddetto decreto fiscale (o fisco\/lavoro).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha fatto parlare di se soprattutto per quanto riguarda il Capo III &#8220;Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;.<br>Dovevamo essere in presenza di una importante riforma strutturale, mentre molti si sono espressi definendo il Decreto denso di criticit\u00e0 e dubbi interpretativi.<br>La soluzione \u00e8 arrivata nella giornata del 14 dicembre 2021 con l&#8217;approvazione dovuta la fatto che sul Decreto \u00e8 stato posta dal Governo la questione di fiducia inserendolo nell&#8217;articolo unico del disegno di legge di conversione del <strong>decreto 21 ottobre 2021, n. 146<\/strong>, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, gi\u00e0 approvato al Senato.<br>Il disegno di legge di conversione approvato comprende, diversamente a quanto contenuto nel DL 146\/2021 e sempre con riferimento al Capo III, altre novit\u00e0 e modifiche alla normativa vigente tali da ritenere queste modifiche una &#8220;miniriforma&#8221; del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono stati modificati, oltre all\u2019allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).<br>Vediamo di approfondire, alcune delle principali modifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>La formazione e l&#8217;addestramento<\/li><li>Il nuovo preposto nei luoghi di lavoro<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>formazione e addestramento<br>Le modifiche, operate dalla legge<em> <\/em>di conversione del <strong>DL 146\/2021 al comma 2 dell\u2019articolo 37 <\/strong>(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo:<em> \u201cEntro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all\u2019accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>l\u2019individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalit\u00e0 della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;<\/em><\/li><li><em>l\u2019individuazione delle modalit\u00e0 della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalit\u00e0 delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa\u201d.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: <em>\u201cL\u2019addestramento consiste nella prova pratica, per l\u2019uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l\u2019addestramento consiste, inoltre, nell\u2019esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 stato sostituito il comma 7 &#8211; inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti \u2013 con un nuovo comma che istituisce l\u2019obbligo della formazione per i datori di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo il nuovo comma 7: <em>\u201c7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un\u2019adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall\u2019accordo di cui al comma 2, secondo periodo\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dopo il comma 7-bis \u00e8 inserito il seguente:<br><em>\u201c7-ter. Per assicurare l\u2019adeguatezza e la specificit\u00e0 della formazione nonch\u00e9 l\u2019aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivit\u00e0 formative devono essere svolte interamente con modalit\u00e0 in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell\u2019evoluzione dei rischi o all\u2019insorgenza di nuovi rischi\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Lo scopo \u00e8 quello di arrivare entro l\u2019estate 2022 \u2013 se non ci saranno ulteriori ritardi &#8211; alla tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, riforma sicuramente importante e necessaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro<br>La figura del preposto diventa sempre pi\u00f9 rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all\u2019articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81\/2008.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima modifica \u00e8 stata fatta all\u2019articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui \u00e8 aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono <em>\u201cindividuare il preposto o i preposti per l\u2019effettuazione delle attivit\u00e0 di vigilanza di cui all\u2019articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l\u2019emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di cui al precedente periodo. Il preposto non pu\u00f2 subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) \u00e8 sostituita dalla seguente:<br>\u00ab a) sovrintendere e vigilare sull\u2019osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch\u00e9 delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell\u2019inosservanza, interrompere l\u2019attivit\u00e0 del lavoratore e informare i superiori diretti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono sottolineate le modifiche rispetto alla precedente versione dell\u2019articolo 19.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre al comma 1 dopo la lettera f) \u00e8 inserita la lettera f-bis che rende ancora pi\u00f9 rilevante l\u2019intervento del preposto: <em>\u201cf-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l\u2019attivit\u00e0 e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformit\u00e0 rilevate\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In relazione alla figura del preposto la modifica dell\u2019articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d\u2019appalto o d\u2019opera o di somministrazione).<br>Dopo il comma 8 \u00e8 aggiunto il seguente:<br><em>\u201c8-bis. Nell\u2019ambito dello svolgimento di attivit\u00e0 in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Approfondimenti delle modifiche al D.Lgs. 81\/2008 sono previsti in articoli successivi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Novit\u00e0 in materia di formazione e addestramento, obbligo formativo per i datori di lavoro, un<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1167,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[244,245,239],"tags":[240,242,241,243],"class_list":["post-1166","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-normativa","category-norme-sulla-formazione","category-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro","tag-decreto-81","tag-salute","tag-sicurezza","tag-sicurezza-sul-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1166"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1166\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1276,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1166\/revisions\/1276"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1167"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}