{"id":1299,"date":"2022-01-03T23:33:06","date_gmt":"2022-01-03T23:33:06","guid":{"rendered":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/?p=1299"},"modified":"2022-01-07T17:36:25","modified_gmt":"2022-01-07T17:36:25","slug":"dm-3-settembre-2021-e-il-sistema-desodo-basso-rischio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/?p=1299","title":{"rendered":"DM 3 settembre 2021 e il sistema d\u2019esodo &#8211; Basso rischio"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-medium-font-size\">l&#8217;allegato al DM 3 settembre 2021 contiene i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. Controllo dell\u2019incendio, caratteristiche e progettazione del sistema d\u2019esodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Terzo decreto ministeriale (DM 3 settembre 2021) attuativo che entrer\u00e0 in vigore solo il 29 ottobre 2022 e che abroga, alla data di entrata in vigore, il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.<\/p>\n\n\n\n<p>I tre decreti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Decreto del Ministero dell\u2019Interno 1 settembre 2021 (metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio)<\/li><li>Decreto del Ministero dell&#8217;Interno 2 settembre 2021 (gestione delle emergenze e servizio di prevenzione e protezione antincendio)<\/li><li>Decreto del Ministero dell\u2019Interno 3 settembre 2021 (misure intese ad evitare l\u2019insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, misure precauzionali di esercizio).<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Il terzo decreto contiene un allegato dal titolo \u201cCriteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio\u201d che definisce come luoghi a basso rischio d\u2019incendio, quelli riguardanti le attivit\u00e0 non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>con affollamento complessivo \u2264 100 occupanti;<\/li><li>con superficie lorda complessiva \u2264 1000 m\u00b2<\/li><li>con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;<\/li><li>ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantit\u00e0 significative;<\/li><li>ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantit\u00e0 significative;<\/li><li>ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell\u2019incendio.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Focalizziamo in questo articolo sui seguenti argomenti:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Luoghi a basso rischio d\u2019incendio: caratteristiche del sistema d\u2019esodo<\/p><p>Luoghi a basso rischio d\u2019incendio: progettazione del sistema d\u2019esodo<\/p><p>Luoghi a basso rischio d\u2019incendio: controllo dell\u2019incendio<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>Luoghi a basso rischio d\u2019incendio: caratteristiche del sistema d\u2019esodo<\/strong><br>Altro aspetto correlato alla strategia antincendio (punto 4), l\u2019esodo (punto 4.2).<br>Si ricorda che la finalit\u00e0 del sistema d\u2019esodo \u00e8 \u201c<em>di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza<\/em>\u201d, inoltre \u201c<em>si considera luogo sicuro la pubblica via<\/em>\u201d e relativamente ad un compartimento, \u201c<em>si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che pu\u00f2 essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d\u2019esodo, senza rientrare nel compartimento in esame<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Vengono fornite alcune informazioni (4.2.1) sulle caratteristiche del sistema d\u2019esodo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u201c<em>tutte le superfici di calpestio delle vie d\u2019esodo non devono essere sdrucciolevoli, n\u00e9 presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti<\/em>\u201d.<\/li><li>\u201c<em>in generale, il fumo ed il calore dell\u2019incendio smaltiti o evacuati dall\u2019attivit\u00e0 non devono interferire con le vie d\u2019esodo<\/em>\u201d (si ricorda, tra le Note, che \u201c<em>sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne<\/em>\u201d).<\/li><li>\u201c<em>le porte installate lungo le vie d\u2019esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti<\/em>\u201d.<\/li><li>\u201c<em>se l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d\u2019esodo impiegate da &gt; 25 occupanti, nella condizione d\u2019esodo pi\u00f9 gravosa, devono aprirsi nel senso dell\u2019esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente<\/em>\u201d.<\/li><li>\u201c<em>il sistema d\u2019esodo (es. vie d\u2019esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, \u2026) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza<\/em>\u201d.<\/li><li>\u201c<em>lungo le vie d\u2019esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l\u2019illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l\u2019esodo degli occupanti<\/em>\u201d.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si ricorda che per la progettazione dell\u2019impianto di illuminazione di sicurezza pu\u00f2 essere impiegata la norma UNI EN 1838.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in merito al sistema d\u2019esodo, l\u2019allegato riporta i dati di ingresso per la progettazione del sistema d\u2019esodo.<br>In questo senso \u201c<em>l\u2019affollamento massimo di ciascun locale \u00e8 determinato moltiplicando la densit\u00e0 di affollamento pari a 0,7 persone\/m2 per la superficie lorda del locale stesso<\/em>\u201d. E pu\u00f2 essere \u201c<em>dichiarato un valore dell\u2019affollamento inferiore<\/em>\u201d se il datore di lavoro (o responsabile dell\u2019attivit\u00e0) \u201c<em>si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Luoghi a basso rischio d\u2019incendio: progettazione del sistema d\u2019esodo<\/strong><br>Nell\u2019allegato si indica (4.2.3) che per limitare la probabilit\u00e0 che l\u2019esodo degli occupanti sia impedito dall\u2019incendio, \u201c<em>devono essere previste almeno due vie d\u2019esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilit\u00e0 che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell\u2019incendio<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono poi citate diverse indicazioni in merito alle dimensioni:<br><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u201c\u00e8 ammessa la presenza di corridoi ciechi con lunghezza del corridoio cieco Lcc\u2264 30 m\u201d;<\/li><li>\u201c\u00e8 ammessa una lunghezza del corridoio cieco Lcc \u2264 45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:<\/li><li>installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C (la funzione A, rivelazione automatica dell\u2019incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro).<\/li><li>altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco \u2265 5 m.<\/li><li>\u201cnei limiti di ammissibilit\u00e0 del corridoio cieco, \u00e8 ammessa una sola via d\u2019esodo\u201d;<\/li><li>\u201cal fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell\u2019incendio, almeno una delle lunghezze d\u2019esodo determinate da qualsiasi punto dell\u2019attivit\u00e0 deve essere Les \u2264 60 m\u201d (Nota: \u201cil luogo di lavoro pu\u00f2 essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio\u201d, come indicato anche nell\u2019allegato);<\/li><li>\u201cl\u2019altezza minima delle vie di esodo \u00e8 pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d\u2019esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:<\/li><li>da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;<\/li><li>da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, \u2026);<\/li><li>secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio\u201d.<\/li><li>\u201cla larghezza delle vie di esodo \u00e8 la minima misurata, dal piano di calpestio fino all\u2019altezza di 2 m, deducendo l\u2019ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza \u2264 80 mm\u201d;<\/li><li>\u201cla larghezza di ciascun percorso delle vie d\u2019esodo orizzontali e verticali deve essere \u2265 900 mm. Sono ammessi:<\/li><li>varchi di larghezza \u2265 800 mm;<\/li><li>varchi di larghezza \u2265 700 mm, per affollamento del locale \u2264 10 occupanti;<\/li><li>varchi di larghezza \u2265 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, \u2026), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Infine si indica che \u201c<em>in tutti i piani dell\u2019attivit\u00e0 nei quali vi pu\u00f2 essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilit\u00e0 per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d\u2019esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Luoghi a basso rischio d\u2019incendio: controllo dell\u2019incendio<\/strong><br>Focalizziamo inoltre delle indicazioni, riferite al contenuto dell\u2019allegato relativo sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, sul controllo dell\u2019incendio (punto 4.4).<br>Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, \u201c<em>devono essere installati estintori di capacit\u00e0 estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m<\/em>\u201d. Un Nota porta all&#8217;attenzione che per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai \u201c<em>pu\u00f2 essere consigliata l\u2019installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869<\/em>\u201d.<br>Inoltre nel caso di \u201cpresenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, \u2026), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacit\u00e0 estinguente non inferiore a 89 B\u201d \/si ricorda che \u201c<em>i materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A<\/em>\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>In merito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, \u201c<em>possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, \u2026)<\/em>\u201d E gli estintori \u201c<em>devono essere sempre disponibili per l\u2019uso immediato, pertanto devono essere collocati:<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d\u2019esodo in prossimit\u00e0 delle uscite dei locali, di piano o finali;<\/em><\/li><li><em>in prossimit\u00e0 di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, \u2026)<\/em>\u201d.<\/li><\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Sempre in riferimento ad estintori e idranti viene ulteriormente te riportato che:<br><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\u201cnei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, \u00e8 opportuno l\u2019utilizzo di estintori a base d\u2019acqua (estintori idrici)\u201d. Si annota che \u201cl\u2019impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un\u2019improvvisa riduzione della visibilit\u00e0 che potrebbe compromettere l\u2019orientamento degli occupanti durante l\u2019esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti\u201d.<\/li><li>\u201cqualora sia previsto l\u2019impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all\u2019uso previsto\u201d. Si segnala che \u201cgli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilit\u00e0 elettrica (es. polvere, anidride carbonica, \u2026) sono idonei all\u2019utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d\u2019acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m\u201d.<\/li><li>\u201cin esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio pu\u00f2 essere prevista l\u2019installazione di una rete idranti\u201d;<\/li><li>\u201cper la progettazione dell\u2019eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:<\/li><\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>livello di pericolosit\u00e0 1;<\/li><li>protezione interna;<\/li><li>alimentazione idrica di tipo singola\u201d.<\/li><\/ol>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>l&#8217;allegato al DM 3 settembre 2021 contiene i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1300,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[252,1],"tags":[],"class_list":["post-1299","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-incendio-e-emergenza","category-ultime-notizie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1299","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1299"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1299\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1515,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1299\/revisions\/1515"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1300"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}