{"id":783,"date":"2020-03-25T11:47:16","date_gmt":"2020-03-25T11:47:16","guid":{"rendered":"http:\/\/universitaesicurezza.it\/?p=783"},"modified":"2022-01-07T18:59:13","modified_gmt":"2022-01-07T18:59:13","slug":"dpcm-disposta-chiusura-delle-lezioni-in-aula","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/?p=783","title":{"rendered":"DPCM: DISPOSTA CHIUSURA DELLE LEZIONI IN AULA"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull&#8217;intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, di seguito il testo del Dpcm.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 1<br>\n(Misure per il contrasto e il contenimento sull\u2019intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull\u2019intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui \u00e8 coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilit\u00e0; \u00e8 altres\u00ec differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivit\u00e0 convegnistica o congressuale;<br>\nb) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all\u2019allegato 1, lettera d);<br>\nc) sono sospesi altres\u00ec gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all\u2019allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonch\u00e9 delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all\u2019interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all\u2019aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societ\u00e0 sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivit\u00e0 motorie in genere, svolte all\u2019aperto ovvero all\u2019interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all\u2019allegato 1, lettera d);<br>\nd) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch\u00e9 la frequenza delle attivit\u00e0 scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universit\u00e0 e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e universit\u00e0 per anziani, ferma in ogni caso la possibilit\u00e0 di svolgimento di attivit\u00e0 formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l\u2019esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 delle scuole dei ministeri dell\u2019interno e della difesa;<br>\ne) sono sospesi i viaggi d\u2019istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;<br>\nf) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanit\u00e0 del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell\u20198 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;<br>\ng) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole, modalit\u00e0 di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0;<br>\nh) nelle Universit\u00e0 e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivit\u00e0 didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime Universit\u00e0 e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le Universit\u00e0 e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell\u2019ordinaria funzionalit\u00e0, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative nonch\u00e9 di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;<br>\ni) a beneficio degli studenti ai quali non \u00e8 consentita, per le esigenze connesse all\u2019emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivit\u00e0 didattiche o curriculari delle Universit\u00e0 e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivit\u00e0 possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime Universit\u00e0 e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le Universit\u00e0 e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative, nonch\u00e9 di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonch\u00e9 ai fini delle relative valutazioni;<br>\nl) \u00e8 fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA\/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;<br>\nm) l\u2019accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, \u00e8 limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che \u00e8 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;<br>\nn) la modalit\u00e0 di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, pu\u00f2 essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all\u2019articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell&#8217;Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;<br>\no) con apposito provvedimento dirigenziale \u00e8 disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d\u2019esame in ragione della sospensione di cui all\u2019articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;<br>\np) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d\u2019intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell\u2019emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all\u2019allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.  <br>\nART. 2<br>\n(Misure di informazione e prevenzione sull\u2019intero territorio nazionale)<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Sull\u2019intero territorio nazionale si applicano altres\u00ec le seguenti misure:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0 e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;<br>\nb) \u00e8 fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilit\u00e0 ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessit\u00e0 e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all\u2019allegato 1, lettera d);<br>\nc) nei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universit\u00e0, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all\u2019allegato 1;<br>\nd) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all\u2019allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;<br>\ne) \u00e8 raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonch\u00e9 alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivit\u00e0 ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivit\u00e0 svolte all\u2019aperto, purch\u00e9 svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;<br>\nf) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonch\u00e9 in tutti i locali aperti al pubblico, in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonch\u00e9 degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l\u2019igiene delle mani;<br>\ng) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all\u2019allegato 1, lettera d);<br>\nh) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;<br>\ni) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all\u2019allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio nonch\u00e9 al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalit\u00e0 di trasmissione dei dati ai servizi di sanit\u00e0 pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanit\u00e0 pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell\u2019emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalit\u00e0 e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica e i servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il pi\u00f9 possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;<br>\nb) accertata la necessit\u00e0 di avviare la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l\u2019interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 al fine di assicurare la massima adesione;<br>\nc) accertata la necessit\u00e0 di avviare la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, l\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto \u00e8 assistito anche ai fini dell\u2019eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);<br>\nd) in caso di necessit\u00e0 di certificazione ai fini INPS per l\u2019assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all\u2019INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanit\u00e0 pubblica \u00e8 stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica deve inoltre:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) accertare l\u2019assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonch\u00e9 degli altri eventuali conviventi;<br>\nb) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosit\u00e0, le modalit\u00e0 di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;<br>\nc) informare la persona circa la necessit\u00e0 di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Allo scopo di massimizzare l\u2019efficacia della procedura sanitaria \u00e8 indispensabile informare sul significato, le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 dell\u2019isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l\u2019applicazione delle seguenti misure:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall\u2019ultima esposizione;<br>\nb) divieto di contatti sociali;<br>\nc) divieto di spostamenti e viaggi;<br>\nd) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivit\u00e0 di sorveglianza.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l\u2019operatore di Sanit\u00e0 Pubblica;<br>\nb) indossare la mascherina chirurgica fornita all\u2019avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;<br>\nc) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un\u2019adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanit\u00e0 pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.<\/li><li>Su tutto il territorio nazionale \u00e8 raccomandata l\u2019applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all\u2019allegato 1.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>ART. 3<br>\n(Monitoraggio delle misure)<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Il Prefetto territorialmente competente monitora l\u2019attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>ART. 4<br>\n(Disposizioni finali)<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.<\/li><li>Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020.<\/li><li>Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1\u00b0 marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove pi\u00f9 restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.<\/li><li>Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Roma, 4 marzo 2020<\/p>\n\n\n\n<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/p>\n\n\n\n<p>IL MINISTRO DELLA SALUTE<\/p>\n\n\n\n<p>Allegato 1<br>\nMisure igienico-sanitarie:<\/p>\n\n\n\n<p>a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;<\/p>\n\n\n\n<p>b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;<\/p>\n\n\n\n<p>c) evitare abbracci e strette di mano;<\/p>\n\n\n\n<p>d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;<\/p>\n\n\n\n<p>e) igiene respiratoria (starnutire e\/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);<\/p>\n\n\n\n<p>f) evitare l\u2019uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l\u2019attivit\u00e0 sportiva;<\/p>\n\n\n\n<p>g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;<\/p>\n\n\n\n<p>h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;<\/p>\n\n\n\n<p>i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;<\/p>\n\n\n\n<p>l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;<\/p>\n\n\n\n<p>m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":784,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-783","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultime-notizie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=783"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/783\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":785,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/783\/revisions\/785"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/784"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/universitaesicurezza.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}