Diritto del lavoro: definizione e fonti

Diritto del lavoro: definizione e fonti

Definizione e fonti del diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO: DEFINIZIONE
Le fonti del diritto del lavoro. I principi costituzionali in tema di lavoro
l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’attività lavorativa costituisce la legislazione del lavoro, divisa in:

  • diritto del lavoro: regolamentazione del rapporto individuale di lavoro
  • diritto sindacale: regolamentazione delle associazioni sindacali
  • legislazione sociale: tutela del lavoratore, sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Costituzione: definizione, principi e norme
DIRITTO DEL LAVORO:
FONTI Si distinguono:

  • fonti interne fonti esterne
    (degli organi statuali: costituzione, leggi ordinarie, (degli organismi internazionali e degli codice civile, leggi regionali integrative, accordi bilaterali stipulati dallo stato.
    (fonti contrattuali, consuetudini) italiano con paesi terzi: direttive comunitarie, trattati)
    articoli della costituzione:
  • art.
    1 –> ‘l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro’; nesso tra lavoro e democrazia, impegno dello stato ad attuare una concreta uguaglianza tra i cittadini e un benessere economico e morale.
  • art.
    4 –> concetto di lavoro come diritto-dovere dell’uomo e principio della funzione sociale del lavoro che giustifica la sua tutela da parte dello stato; il lavoro è alla base dello stato, è mezzo necessario al cittadino per un’esistenza libera e dignitosa e per la partecipazione alla gestione del paese.

FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: SCHEMA
Norme a carattere programmatico (impegnano lo stato all’elevazione dello stato sociale del lavoratore come condizione di progresso)

  • art. 35 –> tutela del lavoro e la formazione professionale del lavoratore; lo stato tutela il lavoro, cura la formazione e l’elevazione professionale, riconosce la libertà di emigrazione, tutela il lavoro italiano all’estero
  • art. 36 –> diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa, alle ferie e al riposo; retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
  • art. 37 –> parità tra lavoratori, uomini e donne, nel rispetto della funzione femminile della maternità e la tutela del lavoro minorile; adeguata protezione della madre-lavoratrice e del bambino, la donna ha diritto a un’indennità dello stipendio per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi precedenti e 3 successivi), anche il padre può chiedere permessi per accudire il figlio neonato, il limite minimo di età è 15 anni, vi è parità di retribuzione, sono vietate per loro attività troppo pericolose o nocive, previste visite mediche preventive e di controllo periodico
  • art. 38 –> diritto all’assistenza sociale per i disabili e diritto alla previdenza sociale per i lavoratori; ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale
  • art. 39 –> diritti di associazione, di libertà e di promozione sindacale
  • art. 40 –> diritto di sciopero

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
I principi costituzionali in tema di lavoro l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’attività lavorativa costituisce la legislazione del lavoro, divisa in: – diritto del lavoro: regolamentazione del rapporto individuale di lavoro – diritto sindacale: regolamentazione delle associazioni sindacali – legislazione sociale: tutela del lavoratore, sicurezza sociale (previdenza e assistenza) si distinguono fonti interne (degli organi statuali: costituzione, leggi ordinarie, codice civile, leggi regionali integrative, fonti contrattuali, consuetudini) fonti esterne (degli organismi internazionali e degli accordi bilaterali stipulati dallo stato italiano con paesi terzi: direttive comunitarie, trattati) articoli della costituzione:

  • art. 1 –> ‘l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro’; nesso tra lavoro e democrazia, impegno dello stato ad attuare una concreta uguaglianza tra i cittadini e un benessere economico e morale
  • art. 4 –> concetto di lavoro come diritto-dovere dell’uomo e principio della funzione sociale del lavoro che giustifica la sua tutela da parte dello stato; il lavoro è alla base dello stato, è mezzo necessario al cittadino per un’esistenza libera e dignitosa e per la partecipazione alla gestione del paese norme a carattere programmatico (impegnano lo stato all’elevazione dello stato sociale del lavoratore come condizione di progresso).
  • art. 35 –> tutela del lavoro e la formazione professionale del lavoratore; lo stato tutela il lavoro, cura la formazione e l’elevazione professionale, riconosce la libertà di emigrazione, tutela il lavoro italiano all’estero.
  • art. 36 –> diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa, alle ferie e al riposo; retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
  • art. 37 –> parità tra lavoratori, uomini e donne, nel rispetto della funzione femminile della maternità e la tutela del lavoro minorile; adeguata protezione della madre-lavoratrice e del bambino, la donna ha diritto a un’indennità dello stipendio per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi precedenti e 3 successivi), anche il padre può chiedere permessi per accudire il figlio neonato, il limite minimo di età è 15 anni, vi è parità di retribuzione, sono vietate per loro attività troppo pericolose o nocive, previste visite mediche preventive e di controllo periodico.
  • art. 38 –> diritto all’assistenza sociale per i disabili e diritto alla previdenza sociale per i lavoratori; ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
  • art. 39 –> diritti di associazione, di libertà e di promozione sindacale.
  • art. 40 –> diritto di sciopero Lo statuto dei lavoratori e le altre fonti CNEL (consiglio nazionale economia e lavoro) è un organismo istituito con il compito di creare un collegamento tra il legislatore e le forze produttive atti normativi per la regolamentazione del lavoro:
  • 1949: legge sul collocamento
  • 1966: sui licenziamenti individuali
  • 1970: statuto dei lavoratori
  • 1977: legge sulla parità tra i lavoratori
  • 1981: a favore dei lavoratori emigranti
  • 1983: sulla disoccupazione giovanile
  • 1988: provvedimento istitutivo del minisalario a favore dei disoccupati
  • 1990: legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali
  • 1994: sulla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro
  • 1995: riforma del sistema pensionistico a favore delle 5 regioni a statuto speciale emanazione di leggi integrative in materia di legislazione sociale nel 1970 viene emanata la legge n. 300, nota come statuto dei lavoratori, composta da 41 articoli:
  • della libertà e dignità del lavoratore –> norme a limitazione dei controlli sull’attività del lavoratore, obblighi relativi alla sicurezza, all’igiene, alla salute del lavoratore, riconoscimento dei diritti del lavoratore-studente, potere del datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari, diritto di difesa del lavoratore, concessione di permessi e turni, garanzia della libertà di pensiero del lavoratore
  • della libertà sindacale –> divieto assoluto di discriminare il lavoratore per ragioni politiche, religiose o di altra natura, obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore se ingiustamente licenziato
  • dell’attività sindacale – disposizioni varie e generali
  • norme sul collocamento
  • disposizioni finali e penali.

Il contratto collettivo di lavoro il rapporto di lavoro è regolato anche dalle fonti contrattuali, ossia dei contratti collettivi di lavoro; sono gerarchicamente subordinati alle leggi ordinarie, tranne nell’ipotesi che apportino disposizioni migliorative per il lavoratore; il primo esempio di contratto collettivo risale al fascismo, durante il sistema delle corporazioni sono accordi sottoscritti dalle organizzazioni contrapposte dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai quali scaturiscono le regole a cui il mondo del lavoro deve attenersi; vengono chiamati collettivi perché riguardano gli interessi collettivi dei lavoratori art. 39 –> riconosce ai sindacati il potere di autonomia contrattuale contratti collettivi interconfederali (norme applicabili a qualsiasi settore) aziendali o locali (rappresentanza sindacale interna a una specifica impresa) un contratto collettivo è composto da:

  • una parte obbligatoria –> condizioni generali e astratte
  • una parte economica –> retribuzione, straordinari, missioni, indennità
  • una parte normativa –> diritti e doveri delle parti i contratti scadono e debbono essere rinnovati, ma vi possono essere dei contrasti fra le parti e per questo interviene lo stato tentando una mediazione con l’accordo di rinnovo Le fonti comunitarie e le convenzioni internazionali il primo tentativo internazionale di occuparsi di lavoro si è avuto con la costituzione dell’associazione internazionale per la protezione del lavoratore; il secondo, decisivo per l’avvio di una politica internazionale del lavoro, con lo scopo di fissare obiettivi comuni, fu l’istituzione dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro), alla fine della 1^ guerra mondiale racchiude i principi generali dell’organizzazione lavorativa (salari minimi, orario di lavoro, tutela del lavoro minorile, libertà sindacale, garanzie previdenziali e assistenziali) in seguito il consiglio d’Europa, che riunisce tutti gli stati europei, al fine di promuovere il rispetto dell’uomo e dei suoi fondamentali diritti, ha adottato una carta sociale europea, che obbliga gli stati membri a presentare rapporti periodici sulla situazione lavorativa del paese nel 1957 è nata la CEE, oggi divenuta UE nel 1989 è stata adottata la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori l’Italia ha anche stipulato una serie di trattati bilaterali con paesi europei e non (Svizzera, Argentina, Germania, Austria) verso i quali si è diretto il flusso migratorio dei nostri connazionali, allo scopo di tutelare i lavoratori italiani all’estero.

LA TUTELA DEL LAVORO
Il lavoro nelle diverse epoche storiche

  • mondo romano: distinzione fra opere manuali a cui si dedicavano i soggetti giuridicamente incapaci (es. gli schiavi) e opere liberali che venivano svolte da coloro che vantavano una posizione di supremazia; tutti i poteri e le capacità erano del paterfamilias; con la schiavitù si ha il dominio dell’uomo sull’uomo; in seguito all’avvento del cristianesimo e ai suoi principi di libertà e uguaglianza inizia una prima trasformazione medioevo: la schiavitù si riduce, ma rimane la figura del servo della gleba; i liberi mestieri (artigiani e mercanti) si organizzano in associazioni dette corporazioni, le quali curavano interessi comuni attraverso l’emanazione di propri statuti età liberale (XIX sec.): diffusione delle macchine, rivoluzione industriale, sostituzione delle botteghe (delle corporazioni) con le aziende,
    Investimenti di capitali –> nuova disuguaglianza tra gli uomini:
  • legge del massimo risultato con il minimo mezzo;
  • condizioni dei lavoratori pessime, totale alienazione;
  • prime rivendicazioni delle organizzazioni sindacali Il mercato del lavoro e le teorie lavoriste l’esistenza di un mercato del lavoro, cioè del continuo incontro di domanda e offerta, ha reso necessaria un’analisi dei rapporti fra imprenditore e lavoratore.
  1. Smith: primo economista ad introdurre il concetto di valore-lavoro come lavoro incorporato nel bene stesso, in termini di ore e giornate lavorative; il concetto di produttività del lavoro come quantità di bene prodotto in un lasso di tempo da ogni lavoratore; indica come acceleratore della produttività la divisione del lavoro tra gli uomini
  2. Lassalle: legge ferrea dei salari secondo cui i compensi devono essere mantenuti costantemente a un livello sufficiente economisti classici che presuppongono che le condizioni retributive del lavoro devono essere stabilite dalla classe capitalista
  3. Mill: concezione del rapporto salario-occupazione per cui l’oscillazione dei salari determina la riduzione o l’aumento degli operai occupati
  4. Marx: critica molto le condizioni di vita e di lavoro precarie, afferma che il salario non è il giusto compenso al lavoro perché al lavoratore viene sottratto una parte di plusvalore
  5. neoclassici: non esiste alcun surplus, né alcuno sfruttamento; Marshall afferma che l’effetto-salario equivale a un effetto-benessere (il lavoratore che ha raggiunto un determinato livello remunerativo preferisce optare per il tempo libero, non aumentando la propria offerta di lavoro né le richieste salariali e determinando una stabilità del livello dei salari) | considerano primario il ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva Nascita ed evoluzione del movimento operaio l’origine del movimento operaio è tutta nella parola proletario che indica quel lavoratore salariato fornito della propria forza-lavoro; questo movimento è la conseguenza della condizione di assoluta inferiorità di questi lavoratori, dell’incremento della popolazione, della diminuzione dei salari, dell’aumento dei prezzi e dell’introduzione delle macchine il movimento operaio vero e proprio nasce in Inghilterra nella metà del 1700.
    –> gli operai inglesi si riuniscono in società di mutuo soccorso per provvedere, con fondi speciali, ai bisogni delle loro famiglie, ai soci disoccupati, agli ammalati e agli invalidi.
    –> Trade unions: associazione di operai provenienti dalla stessa industria con lo scopo di rivendicare con lo sciopero condizioni più umane di vita e di lavoro
    –> governo inglese reagisce vietando qualsiasi coalizione di operai luddismo: movimento di assalto alle fabbriche e di distruzione degli impianti –> morte di numerosi lavoratori e instaurazione di leggi severe contro le libertà civili di riunione e di stampa cartismo:
    movimento rivoluzionario basato sulla carta del popolo presto soffocato dal governo inglese consiglio dei sindacati di Londra (1877): si conquista la giornata lavorativa di 9 ore (non più 12), il riconoscimento delle associazioni operaie, la rappresentanza dei lavoratori in parlamento, il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro, amministrare il proprio patrimonio e organizzare scioperi in Italia l’attenzione era ancora diretta al raggiungimento dell’unità nazionale e molti erano gli ostacoli che non permettevano la formazione di un movimento operaio (analfabetismo, emigrazione, ..),
    MA:
  • nel 1882 a Milano viene fondato il partito operaio italiano
  • in seguito nascono le prime camere del lavoro con lo scopo di rappresentare la classe lavoratrice di fronte allo stato
  • nasce la società di mutuo soccorso
  • costituzione del partito dei lavoratori italiani nel 1892, che in seguito diventa il partito socialista dei lavoratori italiani.
  • libertà economica possibile attraverso la socializzazione dei mezzi di produzione, la gestione diretta della fabbriche e la lotta di classe (pensiero politico-economico marxista)
  • il movimento cattolico e la chiesa (con il papa Leone XIII) promulgano l’enciclica Rerum Novarum riconoscendo ufficialmente la gravità del problema operaio e sollecitando la creazione di sindacati cattolici nasce la confederazione generale del lavoro (CGIL), poi l’unione italiana del lavoro (UIL) e infine la confederazione italiana del lavoro (CIL) con l’avvento del fascismo si pone fine alle rivendicazioni sindacali con l’emanazione della carta del lavoro che vietava lo sciopero e sciolse CGIL e CIL, al cui posto si costituirono la confederazione nazionale delle corporazioni fasciste (per i lavoratori) e la confederazione nazionale dell’industria italiana (per i datori di lavoro) | dopo il fascismo i sindacati riemergono e le 3 confederazioni si uniscono con un patto federativo che fa del sindacato un’imponente forza politica Sindacati e Confederazioni oggi rappresentano le formazioni sociali di spicco nel mondo del lavoro; le vicende del sindacalismo italiano si dividono in 4 fasi:
  1. quella del divieto, sanzionato penalmente, che va dall’unità d’Italia fino all’emanazione del codice Zanardelli (1890)
  2. quella del diritto sindacale (dal 1890 al 1922)
  3. quella del corporativismo fascista
  4. quella contemporanea avviatasi con l’introduzione nella costituzione del 1948 degli artt. 39 e 40

Attualmente i sindacati di maggiore rilevanza sono:

  • la CGIL, di ispirazione comunista
  • la CISL, di orientamento cattolico
  • la UIL, di origine socialista e socialdemocratica
  • la CISNAL, vicina alle formazioni di politica di destra
  • la CONFSAL di origine democratica indipendente
  • i COBAS, sindacati autonomi
    Anche gli imprenditori sono riuniti in confederazioni sindacali:
  • Confindustria
  • Confcommercio
  • Confesercenti
  • Confagricoltura
  • Coldiretti
  • Confartigianato
  • CNA
  • Esaarco
  • Conflavoro

il patto per il lavoro del 1996 vuole che i sindacati e il governo attuino delle contrattazioni delle riforme, a dimostrare il ruolo fondamentale svolto dalle forze sociali La libertà sindacale e il diritto di sciopero nell’attuale ordinamento sono sanciti i seguenti principi:

  • libertà di organizzazione
  • pluralismo di organizzazione sindacale
  • autodeterminazione, mediante la stesura di uno statuto, delle regole interne al sindacato
  • libertà per i singoli di iscriversi o meno al sindacato la libertà sindacale va intesa come libertà di costituire sindacati, di esercitare l’attività sindacale, di aderire o meno ai sindacati, di auto-organizzare i sindacati.
    Unico caso per cui lo stato prevede espressamente una deroga in tema di libertà è quello dei militari e delle forze di polizia lo sciopero è l’astensione volontaria e collettiva dal lavoro:
  • il lavoratore che sciopera perde la retribuzione per il periodo di astensione, ma conserva il posto di lavoro
  • bisogna comunicarlo preventivamente (15 gg prima con motivazione) al datore di lavoro
  • devono essere garantiti i servizi minimi
  • vi è la possibilità che le autorità competenti, riconoscendo che dallo sciopero derivi un grave danno alla collettività, impongano ai lavoratori di interromperlo (precettazione) la serrata è lo strumento di lotta professionale usato dagli imprenditori, non si tratta di un diritto costituzionale, ma di una semplice libertà; è la chiusura totale o parziale dell’azienda disposta temporaneamente dall’imprenditore per indurre i lavoratori ad accettare le proprie condizioni o come forma di ritorsione.

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
si ha quando un soggetto si obbliga a prestare lavoro sotto la direzione di un datore di lavoro in cambio di un salario, uno stipendio (per i lavori intellettuali),per i lavori manuali è contrapposto al lavoro autonomo, che si ha quando un soggetto si obbliga a prestare un servizio per conto di un committente in cambio di una retribuzione, è lui che decide i tempi e l’organizzazione del lavoro e suoi sono i mezzi di produzione categorie di lavoratori subordinati:

  • dirigenti
  • quadro: sottoposti ai dirigenti, hanno potere decisionale limitato
  • impiegati: di concetto (per attività intellettuali) o d’ordine (per attività intellettuali di tipo esecutivo)
  • operai: per le attività manuali, specializzati (lavoro complesso), qualificati (qualifica + attività pratica), comuni (con esperienza professionale sul campo) e manovali (senza esperienza, per le attività generiche) tipi di contratto:
  • a tempo indeterminato
  • a tempo determinato (interinale, lavoro in affitto): lavoratore + azienda datrice di lavoro + impresa di lavoro interinale
  • di formazione lavoro: per favorire l’occupazione giovanile (16 ­ 32 anni), dura 2 anni e prevede ore di istruzione informativa
  • di apprendistato: permette ai ragazzi (16 ­ 24 anni) di acquisire una qualifica professionale (retribuzione inferiore rispetto agli altri contratti).
    La costituzione del rapporto di lavoro subordinato il rapporto di lavoro subordinato si costituisce tra datore di lavoro o lavoratore per mezzo di un contratto che si perfeziona con l’incontro delle volontà delle 2 parti; si tratta di un contratto consensuale a prestazioni corrispettive di durata, cioè producente effetti destinati a protrarsi nel tempo limiti dell’autonomia contrattuale:
  • modalità di assunzione: il datore di lavoro è tenuto ad avvalersi degli uffici di collocamento, che dipendono direttamente dal ministero del lavoro, dove si trova la lista dei lavoratori in cerca di occupazione.
  • divieti di assunzione: per i minori di 15 e le donne adibite ai lavori sotterranei – obblighi di assunzione: per le categorie protette (invalidi civili, sordomuti, ..) i lavoratori per essere assunti devono possedere il libretto di lavoro, che dev’essere consegnato all’imprenditore all’atto dell’assunzione; sono inoltre necessari il libretto sanitario (rilasciato dall’ASL), il documento d’iscrizione all’INPS (per il versamento dei contributi) e il codice fiscale il datore di lavoro fa richiesta di assunzione nominativa, ossia indica il nome del lavoratore che vuole alla sue dipendenze; ogni assunzione è preceduta da un periodo di prova, al termine di questo periodo ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso (senza alcun preavviso, decidere di non dare prosecuzione al rapporto di lavoro).
    –> il lavoratore matura il diritto alle ferie e al trattamento di fine rapporto (liquidazione) se le parti decidono di continuare il rapporto di lavoro, questo diviene definitivo e il servizio prestato si conta nell’anzianità del lavoratore Diritti e obblighi del lavoratore diritti economici:
  • retribuzione (stipendio, salario *, a cottimo: tiene conto del risultato produttivo, provvigioni calcolate in percentuale sugli affari conclusi dal lavoratore, partecipazione agli utili: il lavoratore partecipa al rischio d’impresa)
  • premi di produzione, indennità, rimborsi spese, assegni familiari: considerati come aggiuntive alla retribuzione di base diritti sociali:
  • facoltà di prestare la propria opera nel luogo stabilito dal contratto e con un preciso orario di lavoro: orario settimanale portato a un massimo di 40 ore e limite di ore giornaliere mantenuto a 8 ore; gli straordinari sono previsti, devono essere compensati con una retribuzione maggiorata del 10% e non possono eccedere le 12 ore settimanali
  • diritto a un giorno di riposo settimanale
  • diritto alle ferie annuali retribuite
  • diritto al trattamento di fine rapporto (in caso di morte del lavoratore spetta al coniuge e ai figli)
  • diritto alla libertà sindacale e allo sciopero
  • diritto alla tutela dell’integrità fisica (diritto alla salute) e morale sul luogo di lavoro obblighi:
  • esecuzione della prestazione lavorativa
  • rispetto delle disposizioni di lavoro impartite dall’imprenditore
  • cura degli strumenti di lavoro
  • fedeltà all’impresa (astenersi dal ricavare profitto personale, non compiere atti dannosi all’impresa, non trattare affari per conto di terzi e in concorrenza con il proprio datore)
  • riservatezza (non divulgare notizie relative all’impresa) Poteri, divieti e obblighi del datore di lavoro poteri:
  • direttivo (organizzazione dell’attività dei lavoratori)
  • disciplinare (facoltà di imporre sanzioni che si sostanziano nel rimprovero, nella censura, nell’ammonizione, nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel licenziamento; il lavoratore ha diritto alla difesa con l’assistenza del sindacato)
  • di vigilanza e di controllo doveri (= diritti del lavoratore):
  • di corrispondere le attribuzioni, patrimoniali e non, dovute al lavoratore
  • di garantire le libertà sindacali
  • di aggiornare il libretto di lavoro di ogni prestatore
  • di adempire agli oneri previdenziali e assistenziali di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore di assicurare gli accertamenti sanitari in tema di lavoro minorile divieti posti dallo statuto dei lavoratori:
  • di licenziare fuori dei casi prefissati dalla legge
  • di attuare discriminazioni di qualsiasi natura
  • di assumere minori di 15 anni
  • di sostituire con altri un lavoratore in sciopero
  • di adibire il lavoratore a mansioni con qualifica inferiore a quella per la quale è stato assunto
  • di stabilire patti diretti a far rinunciare il lavoratore alle ferie annuali La cessazione del rapporto di lavoro il rapporto di lavoro può essere interrotto da una temporanea sospensione o dalla definitiva cessazione cause di sospensione:
  • infortunio e malattia (il lavoratore percepisce un’indennità)
  • servizio militare di leva e richiamo alle armi (per un anno, non c’è alcuna retribuzione, ma si conserva il posto di lavoro)
  • gravidanza e puerperio
  • sciopero – elezione a cariche pubbliche rappresentative
  • adempimento di funzioni pubbliche
  • assenze giustificate (motivi di famiglia, lutto, ..)
  • aspettativa (es. motivi di studio)
  • congiunture economiche, esigenze di ristrutturazione aziendale o eventi accidentali (calamità), da imputare al datore di lavoro in quanto dipendenti dall’attività produttiva il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e spesso anche alla prosecuzione parziale del trattamento economico cassa integrazione (lo stato prevede alla retribuzione) ordinaria (quando la sospensione è dovuta alla mancanza di scorte o a calamità naturali) straordinaria (per ristrutturazione o riduzione del personale) cause di cessazione: – nel caso del lavoro a tempo determinato si ha quando scade il termine finale, altrimenti:
  • morte del prestatore di lavoro – volontà della parti (mutuo consenso)
  • volontà di una delle parti (recesso che si distingue in dimissioni fatte dal lavoratore e licenziamento effettuato dal datore di lavoro) chi chiede la cessazione ha l’obbligo di dare preavviso all’altra parte il licenziamento è possibile solo in 2 casi:
  • giusta causa (licenziamento in tronco): per qualunque comportamento che incida sulle aspettative e sulla fiducia che sono alla base del rapporto di lavoro.
  • giustificato motivo: per un notevole adempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o per ragioni inerenti all’attività produttiva (es. ritardi, assenze ingiustificate, ..) il licenziamento collettivo è relativo alle imprese medio-grandi con necessità di operare tagli del personale per risanamenti o riduzione di attività; il datore di lavoro è tenuto a comunicare la propria decisione ai sindacati allo scopo di cercare possibili soluzioni alternative; se questo è necessario il datore ha l’obbligo di ridurre il personale seguendo criteri prestabiliti quali l’anzianità, i carichi familiari e le esigenze produttive dell’azienda.
    LO STATO SOCIALE: PREVIDENZA E ASSISTENZA
    ristretta ai lavoratori, contro il rischio della diminuzione della capacità lavorativa
    più ampia, per tutti quelli che non hanno risorse minime Nascita ed evoluzione del Welfare State in Europa e in Italia è stato del benessere che interviene nel campo socio-economico per garantire la giustizia sociale; la sua storia è suddivisibile in 3 fasi:
  • sperimentazione: iniziata alla fine del 1800, sviluppatasi con l’emanazione di una serie di leggi finalizzate all’avanzamento sociale della collettività, culminata con la creazione del sistema di assicurazioni sociali e con l’assistenza ospedaliera ai disoccupati e ai minorati psichici; l’arrivo della grande crisi e della depressione, il secondo conflitto mondiale convincono l’opinione pubblica dell’utilità delle politiche sociali per tutti i cittadini.
  • consolidamento: l’ipotesi della perdita di capacità lavorativa determina automaticamente il diritto alla prestazione sociale intesa a garantire il minimo vitale con benefici uguali per tutti – grande delusione e crisi: negli anni 70, riscoperta del permanere delle disuguaglianze sociali, interruzione della crescita economica, crescere del deficit pubblico, inefficienza dei servizi, minaccia rappresentata dallo strapotere dello stato alla libertà individuale La crisi del WS e i problemi irrisolti la convinzione condivisa da molti è che si debba passare da un sistema a spettanza universale del tipico modello anglosassone (fornire a ogni cittadino servizi essenziali gratuiti, indipendentemente dal livello di reddito posseduto) a un sistema particolarmente selettivo (interventi mirati che isolino un gruppo di riferimento su cui dirigere le risorse disponibili, evitandone l’inutile dispersione) negli USA è prevalso il modello di WS residuale (lo stato interviene con i servizi essenziali gratuiti solo nei casi di famiglie incapaci di far fronte ai rischi fondamentali della vita); W backlash è caduta della solidarietà da parte dei contribuenti che può determinare fratture sociali e la stigmatizzazione del fenomeno della povertà; nei paesi scandinavi si ha il WS universalistico (favorito il mutuo soccorso tra i diversi ceti sociali), considerato il modello più costoso Storia della previdenza sociale in Italia la legislazione sociale mia alla tutela del lavoratore e si distingue in previdenza e assistenza; l’azione dello stato è fondamentale per rendere concreto il sistema di sicurezza sociale; suo scopo primario è promuovere il benessere della popolazione e realizzare un equilibrio tra le diverse classi sociali; lo stato fornisce protezione a tutti i cittadini e una prestazione minima nazionale per condurre una vita dignitosa la previdenza sociale è il primo intervento dello stato e nasce agli inizi degli anni 90 attraverso leggi sull’invalidità, sulla vecchiaia, sulla disoccupazione, sugli assegni familiari, sulle malattie, sulla maternità, sugli infortuni e le malattie professionali; negli anni 50 si emanano leggi per riformare la maternità, il sistema pensionistico Caratteri e struttura del sistema previdenziale italiano la finalità è di tutelare il lavoratore al verificarsi di eventi le cui conseguenze determinano precarietà economica (es. infortunio, malattia, disoccupazione, ..) le assicurazioni sociali obbligatorie si basano su un rapporto giuridico fra soggetto assicuratore (ente pubblico previdenziale, INPS o INAIL, tenuto a erogare la prestazione sanitaria o economica) e un soggetto assicurato o beneficiario (il lavoratore) INPS è istituto nazionale della previdenza sociale, INAIL è istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
    gestisce:
  • fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
  • assicurazione per la disoccupazione involontaria attraverso gli uffici di collocamento
  • cassa unica per l’assegno al nucleo familiare
  • cassa integrazione guadagni
  • assicurazione per la maternità
  • fondi speciali per categorie di lavoratori.
    Eroga rendite vitalizie per inabilità permanenti, cure mediche e indennità per inabilità temporanee assolute La riforma del sistema pensionistico la pensione di un lavoratore dipendente è costituita dai contributi obbligatori versati dal datore di lavoro, dal riscatto degli anni universitari, della leva militare o dei contributi volontari riforma Dini: si è passati dal vecchio sistema di tipo retributivo, basato sull’anzianità contributiva, al nuovo di tipo contributivo per il quale la pensione si calcola in base ai contributi accantonati posti in relazione all’età in cui il lavoratore decide di cessare l’attività lavorativa (65 anni per gli uomini e 60 per le donne + 20 di contributi) fondi pensione sono contributi volontari in denaro dei lavoratori presso fondi controllati dallo stato Le altre forme di previdenza sociale – assicurazione contro infortuni e malattie professionali (INAIL) assegno di invalidità (ridotta capacità lavorativa) assegno di inabilità (infermità permanente e assoluta di ogni capacità lavorativa) pensione di reversibilità (ai familiari del lavoratore morto) assicurazione contro la disoccupazione (lavoratori senza lavoro non per causa loro) assegno per il nucleo familiare (assicura al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa) assicurazione obbligatoria per le casalinghe (tutela degli infortuni domestici) Il sistema assistenziale italiano Provvede ai bisogni dei cittadini, ha come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita, l’educazione e l’istruzione professionale e la tutela della dignità personale; si distingue in assistenza: ai sordomuti, ai ciechi, ai grandi invalidi del lavoro, ai lavoratori emigrati, domiciliare agli anziani, alla famiglia, ai cittadini con più di 65 anni e in stato di degenza.

Francesco Murmura

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